Questa convenzione, sottoscritta il 15 novembre 1965, istituisce una procedura uniforme per la notifica all’estero di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari, semplificando gli adempimenti burocratici e riducendone le tempistiche. Il trattato impone agli Stati di nominare una propria Autorità Centrale competente a ricevere le richieste di notifica estere ed a provvedere alla trasmissione della stessa al destinatario secondo le modalità previste dalla legge interna. La Convenzione prescrive altresì modalità di notifica alternative, fatte salve le riserve formulate da ciascuno Stato ricevente, quali il canale postale o quello per via diplomatica o consolare. Italia e Turchia sono entrambi paesi contraenti e beneficiano entrambi della maggiore efficienza e certezza nelle reciproche procedure di notificazione.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=17.