Convenzioni multilaterali
Convenzione dell'Aja sulla Procedura Civile (1954)Sottoscritta all’Aja il 1° marzo 1954 ed entrata in vigore il 12 aprile 1957, la Convenzione facilita la cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale. Il trattato disciplina in particolare la notifica di documenti giudiziari e l'assunzione di prove all'estero.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=33
Accordo di Ankara che istituisce un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (1963)
Firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 ed entrato in vigore il 1° dicembre 1964, l’accordo di Ankara ha istituito un'associazione tra la Turchia e la CEE (a cui è succeduta l’Unione Europea), con l'obiettivo finale di promuovere e rafforzare le reciproche relazioni economiche e commerciali, spianando potenzialmente la strada alla futura adesione della Turchia all'UE. L'accordo ha istituito un processo in tre fasi (fase preparatoria, transitoria e finale) per la graduale integrazione della Turchia nel mercato comune attraverso l’istituzione progressiva di un’unione doganale.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:21964A1229(01)
Protocollo Aggiuntivo all'Accordo di Associazione CEE-Turchia (1970)
Sottoscritto a Bruxelles il 23 novembre 1970 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1973, il Protocollo Aggiuntivo è un trattato estensivo dell’accordo di Ankara che mira ad estendere ulteriormente l'Associazione nel contesto di un'Unione allargata. Rafforza la cooperazione doganale, prevedendo – tra le altre cose - l'accettazione reciproca di determinati certificati di circolazione e di alcuni bollettini di informazione. Il Protocollo è parte integrante dell’accordo di Ankara.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22005A0930(01)
Convenzione delle Nazioni Unite sul riconoscimento e l'Esecuzione delle Sentenze Arbitrali Straniere (1958)
La Convenzione di New York è il trattato cardine in materia di arbitrato commerciale internazionale. Stabilisce un quadro normativo che consente ai tribunali dei Paesi aderenti di riconoscere e rendere esecutivi i lodi arbitrali pronunciati in altri Stati firmatari. L’obiettivo è favorire l’arbitrato come strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, assicurando che i lodi abbiano valore ed efficacia anche oltre i confini nazionali.
https://www.newyorkconvention.org/text
Convenzione Europea sull'Arbitrato Commerciale Internazionale (1961)
Sottoscritta a Ginevra il 21 aprile 1961, questa Convenzione – parallelamente alla Convenzione di New York sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere - rappresenta il principale strumento regionale in materia di arbitrato. L’obiettivo perseguito è quello di favorire l’arbitrato internazionale come valido strumento di risoluzione delle controversie in materia commerciale tra parti di diversi Stati membri del Consiglio d’Europa, uniformando alcuni aspetti procedurali relativi all’arbitrato. Rispetto alla Convenzione di New York, regola più nel dettaglio gli aspetti procedurali dell’arbitrato internazionale, in particolare per quanto riguarda la fase iniziale della procedura.
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-2&chapter=22&clang=_en
Convenzione dell'Aia riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (1961)
Questa Convenzione, sottoscritta il 5 ottobre 1961 e comunemente riconosciuta come Convenzione sulle Apostille, semplifica la procedura di autenticazione degli atti pubblici rilasciati dalle autorità straniere. La Convenzione abolisce il tradizionale requisito della legalizzazione diplomatica degli atti e documenti, sostituendolo da un certificato standardizzato di "Apostille" rilasciato dall'autorità competente del paese di origine per certificarne l'autenticità. Italia e Turchia ne sono contraenti, rendendo più agevoli gli scambi di documenti pubblici tra i due Paesi.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=41.
Convenzione di Washington istitutiva del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti esteri (1965)
Sottoscritta il 18 marzo 1965 e comunemente riconosciuta come Convenzione ICSID, la Convenzione di Washington - promosso dalla Banca Mondiale - ha istituito il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie in Materia di Investimenti tra investitori stranieri e Stati ospitanti. L’ICSID è un organismo internazionale autonomo ed indipendente, con sede a Washington D.C, i cui lodi arbitrali hanno efficacia vincolante e devono essere riconosciuti ed eseguiti al pari di una sentenza definitiva emessa da un tribunale nazionale di uno Stato contraente. Obiettivo del trattato è assicurare un quadro giuridico sicuro e imparziale per gli investitori stranieri.
https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/ICSID%20Convention%20English.pdf.
Convenzione dell’Aja relativa alla notifica di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale (1965)
Questa convenzione, sottoscritta il 15 novembre 1965, istituisce una procedura uniforme per la notifica all’estero di atti e documenti giudiziari ed extragiudiziari, semplificando gli adempimenti burocratici e riducendone le tempistiche. Il trattato impone agli Stati di nominare una propria Autorità Centrale competente a ricevere le richieste di notifica estere ed a provvedere alla trasmissione della stessa al destinatario secondo le modalità previste dalla legge interna. La Convenzione prescrive altresì modalità di notifica alternative, fatte salve le riserve formulate da ciascuno Stato ricevente, quali il canale postale o quello per via diplomatica o consolare. Italia e Turchia sono entrambi paesi contraenti e beneficiano entrambi della maggiore efficienza e certezza nelle reciproche procedure di notificazione.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=17.
Convenzione dell'Aia sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale (1970)
Obiettivo di questa convenzione, sottoscritta il 18 marzo 1970, è quello di fornire un quadro giuridico uniforme ed efficace che assicuri la raccolta di prove all’estero nel contesto dei procedimenti civili e commerciali tra Stati contraenti. Tra i principali meccanismi istituiti troviamo le commissioni rogatorie che permettono ad un tribunale straniero di inoltrare una formale richiesta di assunzione della prova direttamente all’autorità competente designata da un altro stato contraente. In casi particolari, la convenzione disciplina anche l’assunzione diretta delle prove da parte delle autorità diplomatiche o consolari di uno Stato contraente, previo consenso del paese ospitante. Ratificando questo trattato, Turchia e Italia rafforzano la propria cooperazione giudiziaria favorendo la protezione delle parti e del loro diritto di difesa.
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=82.
Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT) (1970, emendato nel 2001)
Questo trattato - amministrato dalla WIPO - semplifica il processo di deposito di brevetti a livello internazionale permettendo al richiedente una domanda di registrazione di un brevetto di accedere ad un sistema centralizzato che gli consenta di depositare un’unica domanda internazionale di brevetto, anziché diverse domande nazionali.
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/atoc
Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (emendata nel 1979)
La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche rappresenta il trattato internazionale di riferimento in materia di diritto d’autore. Impone un livello minimo di protezione uniforme delle opere creative in tutti gli Stati aderenti. Significativi i principi di durata della protezione - equivalente all’intera dell’autore più 50 anni dopo la sua morte (durata che molti Stati membri hanno esteso) – e di protezione automatica, il quale assicura la protezione delle opere senza necessità di formalità o registrazioni.
https://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/textdetails/12214
Convenzione che istituisce l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (emendata nel 1979)
Firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed entrata in vigore il 26 aprile 1970, la Convenzione ha istituito l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), incaricata di promuovere la protezione della proprietà intellettuale in tutto il mondo. La Convenzione conferisce alla WIPO anche il ruolo di amministratore di trattati internazionali in materia di proprietà intellettuale, quali – tra gi altri - il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, la Convenzione di Parigi in materia di proprietà industriale ed il Sistema di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi.
https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283854
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (emendata nel 1979)
La Convenzione rappresenta il capisaldo più antico del sistema mondiale di protezione della proprietà industriale, promuovendo un sistema uniforme di diritti e tutele. Il trattato istituisce un sistema minimo di armonizzazione delle normative dei Paesi aderenti, imponendo tutele reciproche, tra cui il rispetto del principio di non discriminazione (i.e. del trattamento nazionale). La Convenzione disciplina altresì il c.d. diritto di priorità, secondo cui chi deposita una domanda in uno Stato membro ha un periodo che varia a seconda si tratti di un brevetto di un marchio o disegno, per estendere la protezione ad altri Paesi mantenendo la priorità della prima domanda.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/it/wipo_pub_201.pdf
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (1980)
Adottata a Vienna l’11 aprile 1980 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1988, la CISG fornisce un quadro giuridico uniforme in materia di vendita internazionale di beni mobili. In particolare, la Convenzione detta specifiche norme riguardanti la formazione dei contratti, gli obblighi del compratore e del venditore, la consegna, la conformità delle merci, i rimedi per l'inadempimento, riducendo così le incertezze connesse al commercio transfrontaliero ed i rischi di contenzioso. Resta salvo il principio di autonomia privata dei contraenti i quali mantengono il diritto di escludere totalmente o parzialmente l’applicazione della Convenzione.
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/19-09951_e_ebook.pdf
Protocollo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (1989 ed emendato nel 2007)
Il Protocollo di Madrid – unitamente all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi – istituisce il Sistema di Madrid in materia di protezione internazionale dei marchi. Differentemente dall’Italia, la Turchia ha aderito al Sistema nel 1999, sottoscrivendo e ratificando soltanto il Protocollo di Madrid (e non anche l’Accordo). Il sistema prevede la possibilità di depositare un’unica domanda internazionale di marchio, anziché diverse domande nazionali, riconoscendo al marchio internazionale registrato gli stessi effetti di un marchio nazionale.
https://www.wipo.int/wipolex/en/text/283484
Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione Mondiale del Commercio (1994)
L’Accordo di Marrakech del 1994 è il trattato internazionale che ha istituito l’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC/WTO), rappresentando una svolta storica per la disciplina del commercio internazionale. L’accordo include anche una serie di accordi - quali il GATT 1994 per gli scambi di beni; il GATS per i servizi ed il TRIPS in materia di tutela della proprietà intellettuale – vincolanti per tutti gli Stati membri dell’OMC. L’Accordo di Marrakech ha esteso in modo rilevante il campo di applicazione del diritto commerciale internazionale, integrando al suo interno ambiti strategici e rafforzando al contempo il sistema di risoluzione delle controversie, reso più efficace e vincolante rispetto al passato. L’accordo garantisce una maggiore trasparenza, prevedibilità e parità di trattamento tra gli operatori economici a livello globale.
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/marag_e.htm
Decisione n. 1/95 del Consiglio di Associazione CE-Turchia (1995)
L’accordo sull’Unione Doganale - sottoscritto il 22 dicembre 1995 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996 - attua la fase finale dell'Unione doganale, come prevista dall'Accordo di Ankara del 1963 e dal Protocollo Aggiuntivo del 1970, aggiungendo un tassello ulteriore nel processo di integrazione della Turchia nell’economia europea. L’accordo ha istituito un quadro giuridico completo per il libero scambio di beni industriali tra Turchia e UE - fatto salvo per i prodotti agricoli di base regolati da specifici accordi - prevedendo l’eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantative. Tra gli impegni assunti dalla Turchia troviamo l’applicazione della stessa tariffa doganale comune negli scambi con paesi terzi, nonché il recepimento della legislazione doganale e commerciale europea.
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/1995/1(5)/oj/eng.
Convenzione relativa ad un Regime di Transito Comune (1987)
Si tratta di un accordo internazionale strumentale ad uniformare e semplificare le procedure doganali negli scambi di merci tra l’Unione Europe, i Paesi EFTA ed altri Paesi quali la Turchia. La Convenzione facilita la circolazione delle merci attraverso una procedura di transito doganale standardizzata con un'unica dichiarazione di transito ed un’unica garanzia doganale.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A21987A0813%2801%29